L.R. 40/2016
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale
1. E’ istituito un “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” finalizzato al finanziamento di iniziative di sostegno alla domanda culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al funzionamento di librerie digitali, al sostegno di contenitori culturali di interesse regionale e al finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della lettura, per avviare iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota nelle scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica, nonché di interventi di retti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata con il bilancio regionale autonomo e nell’ambito della missione 20, programma 3, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni e 500 mila.
3. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dalla Giunta regionale attraverso un piano dettagliato di utilizzo del fondo, contenente la declaratoria delle singole voci di intervento, le modalità eseguite per l’assegnazione e le conseguenti variazioni di bilancio, anche con l’istituzione di nuovi capitoli.
4. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 è istruita dall’Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale alla competente Commissione consiliare permanente in ordine alle fasi di applicazione del piano di utilizzo del fondo.
6. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche iniziative assentibili ai fondi della programmazione comunitaria, a condizione che, qualora l’iniziativa risulti successivamente ammessa a finanziamento comunitario, il beneficiario rinunci al finanziamento a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui al presente articolo. (1)
(1) Comma sostituito dall'art. 20 della l.r. n. 36 /2017
Disposizioni in materia di spese di esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche
1. In relazione al trasferimento in capo alla Regione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, e al fine di far fronte alle spese di funzionamento in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Misure in materia di valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale(•)
[1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale contemplate dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 ( Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
2. In via sperimentale e prioritaria, si procederà ad avviare, in vista di Matera 2019 – Capitale europea della cultura, attività di divulgazione e didattica, anche attraverso l’organizzazione di laboratori, di realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici, di comunicazione e promozione turistico culturale, di studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale non più utilizzato per i processi produttivi peculiari nei territori pugliesi dell’Alta Murgia limitrofi a quello della Città di Matera.
3. Le azioni di cui al comma 1 possono essere estese ad altri luoghi di riferimento dell’archeologia industriale, espressione unica del patrimonio materiale e immateriale della Puglia, a partire dai siti già destinati all’attività estrattiva di bauxite nelle località di San Giovanni Rotondo, Spinazzola e Otranto.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 67/2018, art. 51, comma 3.