Legge Regionale 1 gennaio 2023, n. 37

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)

Art. 38

Progetto Museo storico del tarantismo

 

1. Per qualificare e rendere fruibile al pubblico la conoscenza del patrimonio storico e culturale rappresentato dalla tradizione musicale del tarantismo salentino e pugliese, è assegnato al Comune di Melpignano un contributo straordinario per il finanziamento all’istituendo Museo storico del tarantismo della Provincia di Lecce. 

 

2. Il Museo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di rappresentare il luogo fisico, reale e tangibile per scoprire e imparare la storia del gesto e dell’identità del Salento, offrendo un percorso espositivo adeguato ai visitatori, grazie alla raccolta di rari ed esclusivi documenti e mettendo a disposizione dell’intera comunità una preziosa collezione di opere composta da libri, incisioni, strumenti musicali e costumi, che vanno dal 1500 alla seconda metà del 1900.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. 

 

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.

Art. 56

Modifica alla l.r. 17/2013

 

1. Dopo l’articolo 24 quater della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è aggiunto il seguente capo: 

 

“Capo 3 (Salvaguardia e valorizzazione delle marionette e degli archivi fotografici e privati di produzione)

 

Art. 24 quinquies (Tutela e valorizzazione del patrimonio delle marionette e archivi fotografici)

 

1. La Regione Puglia considera la cultura delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi espressione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.

 

2. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il programma triennale integrato per il sostegno e la promozione del patrimonio culturale delle marionette e degli archivi fotografici pubblici e privati pugliesi e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

 

3. Con apposita delibera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale approva la costituzione di una specifica sezione dell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all’articolo 4, comma 2 quater, della presente legge, dedicata alle marionette e agli archivi fotografici.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

Art. 89

Barocco leccese

 

1. Per sostenere la valorizzazione del Barocco leccese e promuovere l’assunzione di tutte le iniziative ritenute più opportune nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.