tecnica di realizzazione della parete di street art, cioè come tecnica di realizzazione prescelta per l’opera
murale la cui presenza è imprescindibile. In tale guisa deve trattarsi di opere d’arte con tecnica luminosa
tese a valorizzare il bene culturale individuato, pertanto le opere devono avere carattere di permanenza e
fissità e non configurarsi come realizzazione di “lavori edili - impianti”. Il progetto dovrà altresì prevedere
e descrivere quali accorgimenti tecnici verranno utilizzati al fine di rendere maggiormente sostenibile il
progetto dal punto di vista ambientale (a mero titolo esemplificativo: utilizzo di vernici compatibili,
lampade e dispositivi luminosi a risparmio energetico, schermature e temporizzatori idonei a contenere
l’inquinamento luminoso, e altro...). Per ulteriori dettagli circa l’impostazione del progetto artistico, si
consiglia di contattare il partner strategico Inward via email all’indirizzo
streetart@teatropubblicopugliese.it.
Street Art Edizione STHAR LAB
FAQ
Di seguito è possibile consultare la prima tranche FAQ (Frequently Asked Questions) pervenute e relative all’Avviso pubblico Street Art Edizione STHAR LAB. Tutte le FAQ saranno sempre disponibili anche nell’apposita sezione di questo sito dedicata all’Avviso pubblico e verranno puntualmente aggiornate man mano che verranno recepiti nuovi quesiti.
NOTA BENE: si comunica che, considerate le difficoltà riscontrate nella partecipazione alla negoziazione di street art ed in ragione dell'importanza che l'iniziativa riveste, per il contenuto di innovatività e di impatto sulla comunità, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 168 del 20.10.2020, è stata disposta l'apertura di un nuovo sportello, a far data dal 1 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, a favore degli enti aderenti alla manifestazione di interesse di cui alla D.D. n. 68 del 30.07.2019. Agli enti aderenti alla manifestazione di interesse che non hanno provveduto a caricare il progetto nel corso delle precedenti si ricorda che sono previste ulteriori due finestre rispettivamente dal 01/03/2021 al 31/03/2021 e dal 15/05/2021 al 15/06/2021.
Quesito 1
Premesso che per la partecipazione al Bando è prevista la presentazione della progettazione ex art 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e che, nell'immediato non vi è la possibilità che tale attività sia svolta direttamente dall'Ente, si chiede se sia possibile che tale progettazione possa essere redatta su proposta/collaborazione/coprogettazione con associazioni o altre realtà territoriali interessate all'intervento, individuate direttamente ovvero mediante previa manifestazione di interesse.
Risposta
La procedura prevede la redazione del progetto ai sensi del comma 14 dell’art 23 del D.Lgs 50/2016 ossia: “La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio”. Pertanto, il D.Lgs 50/2016 non esclude l’ipotesi di esternalizzazione della progettazione di servizi e forniture; nel merito, si condivide quanto già evidenziato dall’ANAC ossia che l’esternalizzazione della progettazione di servizi e forniture è consentita per i contratti aventi ad oggetto prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la progettazione di servizi o di forniture può essere affidata a soggetti esterni mediante un appalto di progettazione o un concorso di progettazione.
Quesito 2
L'intervento deve essere completato entro il 31.12.2020?
Risposta
La procedura non prevede la conclusione dell’intervento entro il 31.12.2020.
Quesito 3
Si è obbligati ad inserire un murales nelle varie forme di rappresentazione dell'arte oggetto della proposta progettuale?
Risposta
La procedura prevede la realizzazione di almeno un’opera di street art (parete) la cui realizzazione sia utile a valorizzare, insieme ad eventuali, ulteriori servizi, un Bene Culturale definito tale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o un Istituto/Luogo di Cultura ai sensi dell’art. 101 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.).
Quesito 4
Qualora si individui un unico fornitore, ai fini della rendicontazione delle spese è sufficiente presentare fattura unica o è necessario il giustificativo di spesa relativo ad ogni intervento?
Risposta
Dipende dalla tipologia di fornitore: qualora si tratti di realtà imprenditoriale con partita iva, è sufficiente la singola fattura; qualora si tratti di ente privo di partita iva (associazione, ente no profit, etc) è necessario produrre la notula di pagamento con i giustificativi delle spese effettivamente sostenute e rimborsabili.
Quesito 5
In pratica l'Ente Comune vorrebbe realizzare due o tre opere e servizi di street art non ancora definite su coordinate geografiche diverse. Può essere fattibile?
Risposta
Sì, purché il progetto sia unitario e coerente con le finalità ed i criteri della procedura in corso.
Quesito 6
Essendo stato questo Comune già beneficiario di un contributo nell'ambito della "call Street Art", l'importo massimo richiedibile a valere sulla nuova misura in oggetto è pari a 40.000? Oppure questa somma va depurata dall'importo del precedente contributo?
Risposta
Trattandosi di una nuova procedura, il progetto può avere un valore massimo di € 40.000, a cui non va dedotto il contributo ottenuto per il primo intervento. A tale proposito si specifica che il progetto di cui alla nuova procedura può costituire completamento e ampliamento del precedente, tuttavia dal punto di vista finanziario e amministrativo – procedurale i due interventi (lotti) devono essere perfettamente individuabili e circoscrivibili.
Quesito 7
Il comune ha caricato tutta la documentazione, ma il sistema non ha generato alcuna ricevuta o altro file attestante la corretta procedura.
Risposta
Si rappresenta che il sistema non prevede il rilascio di ricevuta. La valutazione dell’ammissibilità formale e sostanziale di quanto presentato è rimessa ad una fase successiva come previsto dalla comunicazione di avvio della procedura street art che ha come oggetto “Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali”.
Quesito 8
E’ necessario riportare i modelli allegato A e A1 su carta intestata del Comune che intende partecipare all’iniziativa in oggetto?
Risposta
Non è necessario riportare i modelli allegato A e A1 su carta intestata del Comune.
Quesito 9
E’ necessario firmare digitalmente tutta la documentazione da inviare o solo il modello di domanda?
Risposta
E’ necessario firmare tutta la documentazione in cui è prevista una sottoscrizione (istanza, progetto, etc) è altresì necessario firmare digitalmente tutti i file PDF che si intende caricare sul sistema.
Quesito 10
E’ possibile caricare la documentazione in un unico file? O in caso di più allegati utilizzando la funzione aggiungi documento si mantiene l’unitarietà dell’invio?
Risposta
Sì, è possibile caricare un unico file PDF seguendo la procedura presente sulla pagina http://www.cartapulia.it/web/guest/call-aperte
Quesito 11
E' previsto un limite di età o di provenienza geografica per gli artisti da coinvolgere?
Risposta
Non è previsto alcun limite di età e/o di provenienza per gli artisti.
Quesito 12
In che maniera va “rendicontata” la partecipazione dei residenti?
Risposta
La rendicontazione deve essere riferita all’acquisizione dei servizi di street art e altri accessori a seconda del progetto presentato, non sono ammissibili costi di pernottamento, pasti e altre spese correnti.
Quesito riguardante il muro da selezionare per il progetto: il murales deve essere necessariamente previsto su un muro di un edificio di competenza comunale come ad esempio il muro di recinzione della scuola primaria (...) o il muro di recente costruzione per l'ampliamento della strada di via (:......)?
Risposta
Come specificato nella comunicazione di avvio della procedura che ogni Ente ha ricevuto con mailpec nel mese di giugno 2020, l’Ente deve predisporre un livello unico di progettazione conforme all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016. E’ altresì necessario che il livello unico di progettazione predisposto venga approvato con specifico provvedimento. Il livello unico di progettazione non può individuare l’artista o il fornitore, che, pertanto non possono prendere parte alla stesura del livello unico di progettazione come coprogettisti dell’amministrazione. Solo a seguito di approvazione del progetto può essere avviata una manifestazione di interesse per la scelta dell’artista. Non è previsto un sito in quanto la Regione lascia ai singoli Enti la possibilità di scegliere conformemente ai disposti del D.Lgs 50/2016 le modalità di pubblicazione e divulgazione degli atti e la scelta del contraente.
1. Le pareti di street art devono essere di proprietà dell'Ente, in alternativa l'Istituto scolastico deve stipulare atto formale di convenzione con il comune in cui concede a questo la disponibilità delle pareti per almeno 5 anni dalla realizzazione dell'opera.
2. La scuola non è identificabile come Luogo di Cultura ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. a meno che non si tratti di biblioteca scolastica dotata di statuto in cui è chiaramente richiamato l'art. 101 del codice dei beni culturali; in caso contrario, il bene culturale individuato potrebbe essere il museo o l'area archeologica, che sono comunque coinvolti nel progetto. In tal caso il comune dovrà approvare un provvedimento di istituzione di una rete di beni culturali che coinvolge sia il museo/area archeologica che le opere di street art.
3. La procedura non consente la realizzazione di lavori, ma solo ed esclusivamente l'acquisizione di servizi e forniture, pertanto, l'allestimento della tomba all'interno del museo, dovrà essere acquisito come tale. Trattandosi di un servizio "aggiuntivo" rispetto all'opera di street art, il costo per l'acquisizione del servizio di allestimento dovrà essere marginale rispetto al costo delle pareti di street art.
L’idea progettuale come proposta risulta candidabile. Si evidenzia che la Biblioteca Civica deve essere collegata alle pareti di street art mediante l’approvazione di un provvedimento che ne attesti il legame funzionale.
Quesito 20
Essendo questo Comune beneficiario di un contributo nell'ambito della "call Street Art", con la presente si chiede se è possibile candidare un progetto integrato che preveda un intervento di valorizzazione e fruizione culturale di due immobili limitrofi ossia la piccola chiesa dedicata a S. Maria di Costantinopoli (inizi del sec. XVII), inglobata in una struttura masserizia del XVIII secolo e la Cripta del crocefisso.
In particolare, per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale i due immobili strettamente legati tra di loro, sia per il loro valore storico culturale (acclarato in appositi provvedimenti ministeriali) che per la loro configurazione geografica, essendo gli stessi situati l'uno di fronte all'altro, con la call street art si intende:
1) realizzare un'opera di street art in una o due pareti esterne della struttura masserizia, che avrà lo scopo di "indirizzare" il turista verso la cripta.
2) valorizzare la fruizione della cripta medesima mediante l'applicazione di metodologie e strumenti innovativi, ossia mediante un intervento di digitalizzazione , comprensivo della parte del piano di campagna in superficie e realizzare una piattaforma multimediale compatibile con la realtà virtuale immersiva.
Tale idea progettuale avrà lo scopo di incrementare la presenza turistica connessa al sito archeologico e favorirà anche le visite da parte di persone affette da disabilità.Per quanto sopra, si chiede se la suddetta proposta progettuale (composta dal n. 1 e n. 2) è candidabile.
Risposta
La proposta progettuale come presentata risulta candidabile, tuttavia si rappresenta la necessità di produrre tutta la documentazione prevista e indicata nella comunicazione pervenuta al comune mediante mail-pec.
Inoltre, si rammenda che la parete di street art deve essere collegata al bene culturale individuato mediante l’approvazione di un provvedimento che ne attesti il legame funzionale.
Quesito 21
Premesso che è stata indetta procedura esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per la selezione di proposta progettuale da ammettere alla fase di co-progettazione e successivamente da candidare al programma "STHART LAB" - Street Art e che in esito alla stessa è pervenuta la sola candidatura di un artista persona fisica titolare di partita iva , si chiede se è possibile esternalizzare la progettazione e con quali modalità.
Risposta:
L'artista che verrà individuato potrà progettare ma non realizzare l'opera secondo quanto previsto dall’art. 24 dlgs 50/2016.Inoltre, per quanto riguarda le modalità di affidamento, si precisa che la competenza è dell’amministrazione comunale che dovrà procedere nel rispetto della normativa vigente in materia. Si segnala che nel caso in cui si sia ricorso all’istituto della coprogettazione (come si apprende dal vostro quesito), la normativa di
riferimento è quella stabilita dal Codice del Terzo settore e nello specifico dall’art. 55 del Dlgs 117/2017.
Quesito 22
Un artista libero professionista, titolare di partita iva con codice ATECO 749099 , può essere individuato fornitore unico di prestazioni e servizi per il Progetto presentato dall’Ente beneficiario del finanziamento?
Risposta:
L’ artista libero professionista può assumere il ruolo di progettista o, in alternativa, quello di esecutore dell’opera. Nel caso l’amministrazione individui l’artista come soggetto esecutore, questi può essere fornitore unico della prestazione nel rispetto della normativa in materia di requisiti generali e di idoneità professionale previsti dal Dlgs 50/2016.
Quesito 23
L’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di una proposta da candidare di questo Comune prevede che la co-progettazione è finalizzata a individuare l’idea progettuale e l’artista/artisti che ne cureranno l’esecuzione e a predisporre un valido progetto da candidare al programma STHARLAB-STREET ART.
In tal caso il soggetto che ha candidato l’idea progettuale, se artista e titolare di P.I., può anche essere anche il fornitore unico dell’intervento e/o il realizzatore dell’opera insieme ad altri artisti?
Risposta
Il ricorso alla "co-progettazione" ovvero istituto disciplinato dal Codice del Terzo settore prevede che i soggetti partecipanti alle procedure devono essere ETS e che, inoltre, il bando deve contenere le specifiche tecniche richieste dall'art. 55 del Dlgs 117/2017.
Come già esplicitato nella precedente risposta, la figura del progettista non può coincidere con l’esecutore dell’opera.
L’artista individuato dall’amministrazione può realizzare l’opera singolarmente o all’interno di un collettivo di artisti; tuttavia, questi, sia singolarmente che organizzati in un collettivo, non possono essere tra i firmatari del livello unico di progettazione.
Quesito 24
Nell'Allegato A il legale rappresentante dell'Ente DICHIARA che il soggetto proponente "è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa ..." come anche previsto all'art. 3 del Disciplinare Allegato B da sottoscrive successivamente qualora la proposta venga ammessa a finanziamento.
Si chiede se l'Ente deve prevedere sin dalla fase di partecipazione (entro il 31/10/2020) la somma per l'intervento o se la stessa potrà essere prevista successivamente qualora il Progetto sia ammesso a finanziamento. Tanto si richiede per l'eventuale segnalazione al S.F. in sede di variazione.
Risposta
Nella fase di candidatura del progetto, l'unica somma che il comune dovrebbe prevedere, come copertura finanziaria nel proprio bilancio, è quella della progettazione nel caso l'incarico venga esternalizzato.
In caso di ammissione a finanziamento la medesima somma sarà riconosciuta a valere sui fondi della Regione, sempre nel rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese così come previsto dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed Ente beneficiario del finanziamento.
Quesito 25
Il Comune di xxxxx ha chiesto a xxxxx (Associazione ...senza scopo di lucro) di gestire interamente il progetto.
Nei vari documenti abbiamo letto che: "Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti, nonché le spese di funzionamento intese come spese correnti che includono, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione.
Per xxxxxx la gestione del progetto implicherebbe impiegare del personale dedicato che dovrebbe seguire i vari aspetti del progetto dalla parte logistica alla comunicazione ecc.
Ciò che vorremmo capire è se in caso di affidamento diretto sia possibile inserire costi di personale e se si, in quale percentuale.
Risposta
Le spese del personale e le spese di funzionamento non sono ammissibili; i servizi ammissibili e le cui spese saranno riconosciute dalla Regione sono quelli indicati all’art. 6 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed Ente beneficiario.
Quesito 26
Nell’allegato A1 non è presente il richiamo al Piano di Gestione. Lo dovremmo inserire?
Risposta
L’allegato A1 va compilato riempiendo gli spazi già predisposti in tabella con le informazioni richieste; il piano di gestione è documento autonomo dall’A1 e come tale deve essere redatto e consegnato.
Secondo le linee guida ANAC (n.3), per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:
- diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Quesito 30
Quali devono essere i contenuti del DUVRI?
Risposta
Ai sensi dell'articolo 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale elaborato deve essere sottoscritto dal tecnico redattore e progettista del livello unico di progettazione. Il documento, in coerenza con l'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto in termini interferenziali e da cui deriva la successiva stima degli oneri della sicurezza che verranno messi a base di gara e non soggetti a ribasso. Trattandosi di un appalto di servizi, l'elaborato non è da confondere con il Piano di Sicurezza e Coordinamento la cui applicazione trova riscontro nell'appalto di lavori. Qualora la tipologia di servizio affidata dalla Stazione Appaltante rientra tra i casi previsti al comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. o qualora la Stazione Appaltante ravveda l'inesistenza di rischi interferenziali e quindi l'inesistenza di oneri della sicurezza, tale elaborato non dovrà essere prodotto e l'assenza del documento sarà compensata da una dichiarazione della Stazione Appaltante, in coerenza con l'articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove si chiarisce che S.A. in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento può indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.
Quesito 31
Il Comune di xxxxxx, nell'ambito della II finestra in scadenza il 31/10/2020, intende candidare una proposta progettuale relativa alla realizzazione di un'opera di Street Art (Murale) sulla parete esterna di una chiesa collegata ad una cripta, nella quale invece sarà realizzato un intervento digitale 3D.
A tal fine sono stati predisposti gli allegati di progetto ma non sono stati compilati i format relativi al livello unico di progettazione di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 per un duplice motivo:
- non sono indicati nella nota ricevuta e quindi non ci si è soffermati ad analizzarli;
- si realizzerà un murale, che non richiede una progettazione definitiva e/o esecutiva.
E' possibile presentare il progetto ed integrare eventualmente su Vs richiesta la documentazione successivamente o la mancanza dei documenti relativi al livello unico di progettazione è causa di nullità della candidatura?
Risposta
Il livello unico di progettazione, conforme all’art. 23 commi 14 e 15 D.lgs. 50/2016 è tra i documenti richiesti dalla comunicazione inviata via pec a tutti i beneficiari. Pertanto, la mancanza dell'elaborato è causa di inammissibilità della candidatura.
La Regione Puglia, ai fini di agevolare la redazione del suddetto elaborato, ha ritenuto di fornire un fac-simile che illustrasse i contenuti minimi previsti dall’23 commi 14 e 15 D.lgs. 50/2016. Il documento è disponibile al link < http://cartapulia.it/call-aperte >.
È facoltà del Comune usufruire dello schema proposto o in alternativa redigere il documento in formato libero, tenendo in debito conto la coerenza con i contenuti minimi previsti per legge.
Quesito 32
Gli allegati A, A1, Piano di gestione, Provvedimento/Nota del Comune e QE devono essere tutti caricati in pdf e firmati digitalmente?
Risposta
I file che necessitano di firma digitale sono quelli sottoscritti dal legale rappresentante, gli altri documenti costituenti il progetto, considerato che sono approvati da provvedimento comunale possono essere inviati anche non firmati digitale.
Risposta
La procedura non finanzia la gestione delle opere d’arte, ma solo la realizzazione delle stesse e dei servizi aggiuntivi tesi alla valorizzazione del bene culturale individuato. Tali servizi devono essere comunque di tipo infrastrutturale (tecnologie applicate, realtà immersiva, laboratori etc) e le relative spese devono configurarsi come spese di investimento. Non sono finanziabili eventi tipo festival. Il comune dovrà garantire la gestione del progetto e, in particolare, l’erogazione dei servizi culturali (oggetto di finanziamento da parte della Regione) per almeno cinque anni a partire dalla conclusione dell’intervento ricorrendo a forme di appalto o concessione. Tale previsione deve essere inserita nel piano di gestione.
Risposta
Fermo restando che il progettista non può coincidere con l’affidatario della realizzazione del progetto, è possibile appaltare ai soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le opere devono avere carattere infrastrutturale e pertanto devono configurarsi come installazioni fisse dalla cui realizzazione deriva l’obbligo del Comune a provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria per almeno 5 anni. Per la realizzazione dell’opera di street art (intesa nel senso di murales) la cui presenza è imprescindibile, si può scegliere una qualunque tecnica di realizzazione; è possibile altresì prevedere ulteriori servizi e forniture culturali anche di altro tipo (sculture, installazioni, video, etc etc) tesi a completare l’offerta proposta. Per ulteriori dettagli circa l’impostazione del progetto artistico, si consiglia di contattare il partner strategico Inward via email all’indirizzo streetart@teatropubblicopugliese.it.
L'opera di street art prevista è da realizzare tramite la tecnica delle luminarie, mettendo in relazione l'identità e la tradizione con le nuove tecniche (neon, led),Si prevede la realizzazione di opere luminarie e di installazioni luminose permanenti site specific (con supporti di legno o metallo), integrate nel centro storico, in stretta correlazione con il bene culturale e non invasive rispetto ad esso. Si chiede se tale proposta progettuale sia ammissibile e si richiede se vi sono elementi specifici da mettere in rilievo nella documentazione ai fini della griglia di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
Risposta
La proposta per come presentata sembrerebbe ammissibile, se si intende l’uso delle “luminarie” come tecnica di realizzazione della parete di street art, cioè come tecnica di realizzazione prescelta per l’opera murale la cui presenza è imprescindibile. In tale guisa deve trattarsi di opere d’arte con tecnica luminosa tese a valorizzare il bene culturale individuato, pertanto le opere devono avere carattere di permanenza e fissità e non configurarsi come realizzazione di “lavori edili - impianti”. Il progetto dovrà altresì prevedere e descrivere quali accorgimenti tecnici verranno utilizzati al fine di rendere maggiormente sostenibile ilprogetto dal punto di vista ambientale (a mero titolo esemplificativo: utilizzo di vernici compatibili, lampade e dispositivi luminosi a risparmio energetico, schermature e temporizzatori idonei a contenere l’inquinamento luminoso, e altro...). Per ulteriori dettagli circa l’impostazione del progetto artistico, si consiglia di contattare il partner strategico Inward via email all’indirizzo streetart@teatropubblicopugliese.it.
Quesito 38
Come procedere con la rendicontazione dell’intera operazione, in merito alle spese ammissibili ed in particolare ai costi del personale?
Risposta
Relativamente alle spese del personale si chiarisce che non sono ammissibili spese di vitto, alloggio, viaggio, attività di coordinamento, tasse, noleggi, compensi del personale e altro. Le opere di street art devono essere fornite e rendicontate comprensive di ogni compenso e onere necessario alla loro realizzazione e quindi al netto delle spese non ritenute ammissibili dall’art. 6 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed Ente Beneficiario.
Pertanto, il fornitore del servizio dovrà produrre regolare documento contabile (fattura) onnicomprensivo per l’intera fornitura delle opere e dei servizi culturali necessari alla realizzazione del progetto, in particolare tale spesa non può comprendere la gestione di attività successive all’inaugurazione dell’opera.
Quesito 39
In merito alla documentazione attestante la proprietà degli immobili interessati, si chiede se sia sufficiente produrre le visure storiche catastali degli immobili, dalle quali si evince la proprietà degli stessi.
Risposta
Si ritiene che le visure catastali storiche degli immobili interessati dal progetto di Street art in questione siano sufficienti a evidenziare la proprietà degli stessi, ricordando che, a corredo dell'istanza di partecipazione, va compilato nella relativa sezione e firmato digitalmente l’allegato “A” .
Quesito 40
Questo Ente intende partecipare al progetto"Street art". Si chiede un riscontro rispetto ai seguenti interrogativi:
- qualora, successivamente all'approvazione regionale, la realizzazione del progetto venga affidata ad un un unico soggetto nel rispetto del Codice degli appalti, tale soggetto potrà a sua volta far eseguire alcune attività (es. laboratori, realizzazione di un'opera) da altri soggetti?
- il Duvri è necessario già in sede di presentazione della proposta progettuale o può essere presentato successivamente?
Risposta
a. Nel caso di affidamento unico, l’affidatario potrà operare come previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, anche in riferimento a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo in merito alle categorie di servizi che non si configurano come subappalto.
b. Le indicazioni relative alla sicurezza fanno parte del Livello Unico di Progettazione, pertanto, tali informazioni dovranno essere fornite come da format reso disponibile sul sito www.cartapulia.it
Quesito 41
Con la presente si formula la seguente domanda: E’ possibile valorizzare più beni culturali di nostra proprietà, espressione della tradizione culturale, religiosa e agricola del nostro Comune, utilizzando le pareti esterne di un palazzetto sportivo, sempre di proprietà, facente parte di un istituto comprensivo?
Risposta
E’ possibile coinvolgere nel progetto più beni, fermo restando che tali beni devono essere di proprietà pubblica e almeno uno di essi deve essere di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 e/o art 101 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Tale bene culturale sarà quello individuato come oggetto della valorizzazione. È necessario che l’ente adotti un atto amministrativo dal quale si evinca che tutti i beni immobili coinvolti nel progetto siano ricompresi nell’ambito di un istituto o luogo di cultura di cui al predetto art. 101 del Dlgs 42/2004 o, in alternativa, nell’ambito di unpercorso integrato di fruizione culturale pubblica.